null ROKH TIPS - Le clausole vessatorie nei contratti
News / 11.10.2022

ROKH TIPS - Le clausole vessatorie nei contratti

In materia contrattuale, è certamente necessario porre attenzione alle c.d. “clausole vessatorie”, ossia quelle previsioni che prevedono uno squilibrio a favore di una parte e a sfavore dell’altra.

Come intuibile dalla stessa dicitura “vessatoria”, queste particolari clausole pongono proprio a carico di una sola parte contrattuale che si potrebbe definire “vessata” delle condizioni differenti rispetto all’altra, spesso ponendo deroghe, o ancora stabilendo, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sancire a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 1341 c.c. sulle “Condizioni generali di contratto”).

Tali clausole si trovano, con maggiore frequenza, nei contratti standard (come ad esempio i contratti in serie o contratti per adesione) e nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti unilateralmente (anche detti contratti tipo). Ossia, nel caso di fattispecie contrattuali in cui il contratto è diretto a regolare una serie indefinita di rapporti ed è predisposto unilateralmente da uno solo dei contraenti, mediante l’impiego di condizioni generali di contratto.

Proprio per la stessa natura delle clausole, interviene, oltre a quanto previsto dal nostro Codice Civile, anche il Codice del Consumo (D.lgs. 205/2006) che dall’art. 33 e ss. si preoccupa di disciplinare i casi di clausole vessatorie nei contratti tra professionista e consumatore, prevedendo varie fattispecie a favore di quest’ultimo dato il suo agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. art. 3.1 l. a) del Codice del Consumo).

Senza pretesa alcuna di esaustività, appare quindi certa l’attenzione che tali particolari clausole necessitano, sia per la necessaria doppia sottoscrizione - ormai nota (anche data la consolidata giurisprudenza sul punto) - sia per la loro stessa individuazione a carico della parte. Ciò detto, attraverso i sistemi di smart drafting è possibile in ogni modello contrattuale essere certi di non incorrere in errori e ottenere sempre documenti legali di alta qualità.